Imposta di Soggiorno

Ultima modifica 25 gennaio 2024

L’imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Sovicille con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 del 06.02.2013 e della Giunta Comunale n. 20 del 18.03.2013 e n. 30 del 15.04.2013 è in vigore dal 1 Maggio 2013;  

L'ultimo adeguamento tariffario è stato disposto con Deliberazione della Giunta municipale n. del 10.05.2021;

L’imposta è istituita al fine di finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Con l'ultima modifica al regolamento (deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 25.10.2021) è stato disposto che a partire dal 1° Gennaio 2022 l’imposta troverà applicazione per tutto l'anno solare, mentre fino a tutto il 2021 il periodo di applicazione andava dal 1° Aprile al 31 Ottobre.

 

REGOLAMENTO Imposta di Soggiorno 

 

TARIFFE GIORNALIERE Imposta di Soggiorno

 

dal 1 Luglio 2021 ed attualmente in vigore

  1. Albergo 1 stella    € 1,50
  2. Albergo 2 stelle    € 1,50
  3. Albergo 3 stelle    € 1,50
  4. Albergo 4 stelle    € 1,50
  5. Albergo 5 stelle    € 4,00  
  6. Strutture ricettive extra-alberghiere, Agriturismo, Affittacamere, Case private    € 1,50
  7. Residence 1 chiave    € 1,50
  8. Residence 2 chiavi    € 1,50
  9. Residence 3 chiavi    € 1,50
  10. Residence 4 chiavi    € 1,50
  11. Residenze d’epoca    € 1,50
  12. Campeggi    € 1,00

IN VIGORE FINO AL 30 GIUGNO 2021

  1. Albergo 1 stella    € 0,50
  2. Albergo 2 stelle    € 1,00
  3. Albergo 3 stelle    € 1,50
  4. Albergo 4 stelle    € 2,50
  5. Albergo 5 stelle    € 4,00  
  6. Strutture ricettive extra-alberghiere, Agriturismo, Affittacamere, Case private    € 1,50
  7. Residence 1 chiave    € 0,50
  8. Residence 2 chiavi    € 1,50
  9. Residence 3 chiavi    € 1,50
  10. Residence 4 chiavi    € 2,50
  11. Residenze d’epoca    € 2,50
  12. Campeggi    € 1,00

 

SCADENZE VERSAMENTO Imposta di soggiorno

Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse e dovute a titolo di Imposta con le seguenti scadenze:

A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2022:

  • entro il 15 di aprile per le riscossioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo;
  • entro il 15 di luglio per le riscossioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno;
  • entro il 15 di ottobre per le riscossioni relative ai mesi di luglio, agosto e settembre;
  • entro il 15 di gennaio dell'anno successivo per le riscossioni relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.

FINO AL 31 DICEMBRE 2021:

  • entro il 15 di luglio per le riscossioni relative ai mesi di aprile, maggio e giugno;
  • entro il 15 di ottobre per le riscossioni relative ai mesi di luglio, agosto e settembre;
  • entro il 15 di novembre per le riscossioni relative al mese di ottobre. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO Imposta di soggiorno

I versamenti dovranno avvenire esclusivamente tramite il sistema PagoPA

(in via residuale, ove non attuabile tale modalità, con pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le
agenzie di credito convenzionate)

 

COMUNICAZIONE MENSILE

A partire dal 1° Gennaio 2022, è stato introdotto un adempimento mensile di comunicazione delle presenze, da effettuarsi con modalità esclusivamente telematica attraverso il portale UNICOM. La comunicazione su supporto cartaceo avrà carattere eccezionale e dovrà sempre essere appositamente autorizzata dal funzionario responsabile. Le comunicazioni devono essere effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello oggetto della dichiarazione.

 

MODALITÀ DI DICHIARAZIONE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022

I gestori delle strutture ricettive devono inoltrare tramite il portate dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 GIUGNO dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la Dichiarazione Annuale cumulativa, scaricabile esclusivamente dal portale UNICOM, e riepilogativa dei pernottamenti e dei versamenti effettuati nell’anno precedente.

Ogni pernottamento classificato come esente, dovrà essere appositamente segnalato sul portale UNICOM. (Il gestore ha l'onere di conservare per almeno 5 anni la documentazione relativa a tale esenzione ed esibirla in caso di controlli)

 

MODALITÀ DI DICHIARAZIONE IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 2021

I gestori delle strutture ricettive devono inoltrare, entro il 30 NOVEMBRE, la dichiarazione (MODULO DICHIARAZIONE PRESENZE) riportante il numero di coloro che hanno pernottato nell’intero periodo di applicazione dell’imposta ( aprile – ottobre) e il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili ed esenti. Per ogni pernottamento classificato come esente, dovrà essere compilata la relativa ATTESTAZIONE DI ESENZIONE. Detta dichiarazione (unica per l’intero anno) dovrà essere inviata per posta elettronica a uno dei seguenti indirizzi: comune.sovicille@postacert.toscana.it oppure info@comune.sovicille.si.it (in caso di impossibilità sarà possibile presentare tale dichiarazione su supporto cartaceo avente le stesse caratteristiche, a mano presso all’Ufficio Protocollo del Comune, negli orari di apertura, oppure inviando una raccomandata A/R).

I gestori delle strutture ricettive devono altresì presentare, entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento e cioè entro il 30 GENNAIO di ciascun anno, al Servizio Tributi del Comune, il conto di gestione redatto su apposito modello ministeriale (MODELLO 21) secondo la normativa vigente. Il conto della gestione deve essere presentato anche se l’imposta di soggiorno dichiarata per l’anno precedente è pari a zero. Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, consegnandolo direttamente presso il Servizio Tributi oppure inviando tramite posta raccomandata; per chi è dotato di firma digitale, l’invio del conto della gestione, sottoscritto digitalmente, può essere effettuato tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo comune.sovicille@postacert.toscana.it.

 

CHI PAGA L’IMPOSTA?

Chi pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l’imposta al gestore della struttura che rilascia ricevuta. 
L’imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sei pernottamenti, anche non continuativi, nel mese solare nella stessa struttura ricettiva. Detto limite di sei vale anche in caso di pernottamenti continuativi a cavallo di due mesi, sempre nella stessa struttura. NOVITÀ: Dal 1° Gennaio 2022 l’imposta si applica anche per le per presenze che registrino oltre 12 pernottamenti consecutivi per persona e nella stessa struttura, sempre nel suddetto limite di sei pernottamenti, sia nel corso del mese che a cavallo di due mesi (fino a tutto il 2021 invece, coloro i quali soggiornavano per più di 12 pernottamenti consecutivi non erano suscettibili di imposta per i primi sei giorni).

 

CHI E’ ESENTE?

  1. tutti gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Sovicille;
  2. i minori fino al compimento del 12° anno di età;
  3. coloro che praticano terapie presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e un loro accompagnatore (nella misura di un accompagnatore per paziente);
  4. coloro che assistono degenti presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale nella misura di un accompagnatore per paziente;
  5. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi organizzati; l’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore ogni 25 partecipanti;
  6. gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate, alla Protezione Civile che pernottano in occasione di eventi di particolare rilevanza per cui sono chiamati ad intervenire nel nostro territorio per esigenze di servizio;
  7. i portatori di handicap non autosufficienti (con idonea certificazione medica) più un accompagnatore;
  8. coloro che si trovano a pernottare a seguito di provvedimenti adottati da pubbliche autorità, anche per fare fronte a situazioni di emergenza a seguito di eventi straordinari o per finalità di soccorso umanitario;
  9. coloro che soggiornano nelle strutture del territorio comunale per motivi di lavoro;
  10. coloro che pernottano nelle strutture del territorio comunale per motivi di studio;
  11. i titolari delle strutture ricettive, i loro dipendenti e collaboratori che alloggiano nelle strutture ricettive stesse.

L’esenzione di cui ai punti c) e d) è subordinata alla presentazione di idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria attestante le generalità del paziente nonché il periodo di riferimento della prestazione sanitaria e/o di ricovero. L’esenzione di cui al punto i) è subordinata alla presentazione di idonea comunicazione rilasciata dal datore di lavoro. L’esenzione di cui al punto j) è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione al corso di studi frequentato.

 

SANZIONI

Per le violazioni correlate alla COMUNICAZIONE MENSILE, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

  1. € 250,00, in caso di omessa presentazione;
  2. € 75,00, in caso di tardiva presentazione;
  3. € 125,00, in caso d’infedele comunicazione;


Per le violazioni successive alla prima, riferite a ogni singola fattispecie, la misura delle sanzioni di cui al presente comma è raddoppiata; le contestazioni possono essere disposte anche con un unico provvedimento cumulativo.

 

Per le violazioni correlate alla DICHIARAZIONE ANNUALE si applica la sanzione del 100 per cento dell’imposta dovuta, con un minimo di € 50,00. Per le violazioni successive alla prima, la sanzione è maggiorata:

  1. al 200 per cento dell’imposta dovuta, in caso di omessa dichiarazione;
  2. al 150 per cento dell’imposta dovuta in caso d’infedele dichiarazione, con un minimo di € 50,00.

La sanzione è ridotta a un terzo, e comunque all’importo non inferiore a € 50,00, se nel termine di proposizione del ricorso avverso l’atto d’irrogazione, interviene acquiescenza del responsabile dell’imposta.
Se non è già stato contestato l’omesso adempimento, per la tardiva presentazione della dichiarazione annuale, la misura della sanzione è disciplinata dall’art. 13, comma 1, lettere a-bis), b), b-bis), b-ter) e c), del D.Lgs. n. 472/1997, e comunque non inferiore all’importo di € 50,00.

 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

  1. la mancata esposizione del cartello informativo comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di € 250,00;
  2. la mancata esibizione della documentazione indicata all’Articolo 8, comma 4 del Regolamento, comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa di € 500,00;

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