Canone Unico Patrimoniale
Ultima modifica 9 ottobre 2024
CANONE UNICO PATRIMONIALE
Dall'1 gennaio 2021 è in vigore il Canone Unico Patrimoniale che sostituisce, ai sensi dell’art. 1, comma 816, della L. 160 del 27 dicembre 2019 (cd. Legge di bilancio 2020):
- La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- L’imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- I diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
- Il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE
- Regolamento del Canone Unico Patrimoniale
- Deliberazione di adozione del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale (Delibera C.C. n. 11 del 12.04.2021)
TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE aventi decorrenza dal 1° Gennaio 2021 ed attualmente in vigore
- Deliberazione di conferma delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale, Anno Di Imposta 2024 (Delibera G.C. n. 71 del 18.10.2023)
- Deliberazione di conferma delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale, Anno Di Imposta 2023 (Delibera G.C. n. 7 del 21.02.2023)
- Deliberazione di determinazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale, Anno Di Imposta 2021 (Delibera G.C. n. 34 del 14.04.2021)
- Allegato A - Occupazione suolo pubblico alla deliberazione di determinazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale
- Allegato C - Tariffe Pubblicità, Affissioni alla deliberazione di determinazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale
CANONE UNICO PATRIMONIALE/ PASSI CARRABILI
Le occupazioni con passi ed accessi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell’articolo 22 del Codice della Strada e del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, articolo 51 del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale. Sono altresì considerati passi ed accessi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque,da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.
Classificazione territorio comunale:
- categoria 1: Capoluogo e centri abitati di Rosia, S. Rocco a Pilli, Volte Basse e Carpineto;
- categoria 2: Restanti località del territorio comunale.
Le tariffe divise per categoria 1 e 2 sono individuate nell'Allegato A della tabella tariffa canone patrimoniale
I versamenti dovranno avvenire esclusivamente tramite il sistema PagoPA
Avviso pubblico regolarizzazione Passi Carrabili,
modello richiesta apertura o regolarizzazione passi carrabili con privacy da inviare alla mail info@comune.sovicille.si.it o alla pec comune.sovicille@postacert.toscana.it o presso l'ufficio protocollo alla sede comunale in piazza Marconi, 1 Sovicille
CANONE UNICO PATRIMONIALE / OCCUPAZIONE DELLE AREE DI MERCATO
Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Piano e Regolamento per il commercio sulle aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 26/09/2012.
Classificazione territorio comunale:
- I° categoria: Capoluogo e centri abitati di Rosia, S. Rocco a Pilli, Volte Basse e Carpineto;
- II° categoria: Restanti località del territorio comunale.
MODALITÀ DI PAGAMENTO - CANONE UNICO PATRIMONIALE / OCCUPAZIONE DELLE AREE DI MERCATO
I versamenti dovranno avvenire esclusivamente tramite il sistema PagoPA
Vedi anche come Versare il canone unico patrimoniale e mercatale sullo Sportello telematico polifunzionale del Comune di Sovicille
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI - CANONE UNICO PATRIMONIALE / OCCUPAZIONE DELLE AREE DI MERCATO
- PERMANENTI: assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse;
- TEMPORANEE: assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest’ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
TARIFFE - CANONE UNICO PATRIMONIALE / OCCUPAZIONE DELLE AREE DI MERCATO
(ALLEGATO B alla deliberazione di determinazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale)
TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI (calcolate per metro quadro)
- I° categoria € 37,50
- II° categoria € 30,00
TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (calcolate per metro quadro)
Se occupazione inferiore alle 9 ore:
- I° categoria € 0,08 x ogni ora
- II° categoria € 0,07 x ogni ora
Se occupazione superiore alle 9 ore:
- I° categoria € 0,75 x ogni giorno
- II° categoria € 0,60 x ogni giorno
RIDUZIONI - CANONE UNICO PATRIMONIALE / OCCUPAZIONE DELLE AREE DI MERCATO
Sono previste le seguenti riduzioni del canone:
- 50% per le occupazioni di durata di almeno 15 giorni;
- 50% per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Tale riduzione non si cumula con quella di cui al precedente punto;
- 50% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verifichino con carattere ricorrente è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta;
- nell’ipotesi di occupazione superiore all’anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50% per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi;
- per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o bisettimanale è applicata una riduzione del 40 % sul canone complessivamente determinato.