Statuto Comunale - Titolo VIII
Ultimo aggiornamento: 17 gennaio 2021, 18:13
TITOLO VIII
APPROVAZIONE, MODIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI ART. 70
APPROVAZIONE DELLO STATUTO
1. Lo statuto è deliberato nella sua interezza normativa dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il doppio voto favorevole deve essere espresso sul medesimo testo, senza alcuna possibilità di presentazione di ulteriori emendamenti.
ART. 71
REVISIONE ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO
La revisione dello statuto è deliberata dal Consiglio Comunale con le stesse modalità che la legge dispone per l’approvazione.
La proposta di abrogazione segue la stessa procedura della proposta di revisione. L’abrogazione deve essere votata contestualmente all’approvazione del nuovo statuto ed ha efficacia dal momento dell’entrata in vigore di quest’ultimo.
ART. 72 DISPOSIZIONI FINALI
Dopo l’espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Il presente statuto entra in vigore decorsi giorni trenta dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune.