Statuto Comunale - Titolo VI

Ultima modifica 17 gennaio 2021

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA’

ART. 60

ORDINAMENTO E ATTIVITA’ FINANZIARIA DEL COMUNE

L’ordinamento della finanza del Comune e` riservato alla legge, e, per quanto non previsto dal presente statuto, è disciplinato dall’apposito regolamento di contabilità.

La finanza del Comune e` costituita da:

imposte proprie;

addizionali e compartecipazioni ed imposte erariali e regionali;

tasse e diritti per servizi pubblici;

trasferimenti erariali;

trasferimenti regionali;

altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

risorse per investimenti;

altre entrate.

Nell’ambito delle facolta` concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con

opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

ART. 61 DEMANIO E PATRIMONIO

Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull’amministrazione del patrimonio.

ART. 62

CONTABILITA’ COMUNALE: IL BILANCIO

L’ordinamento contabile del Comune e` riservato alla legge dello Stato.

La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini stabiliti dalla legge, per l’anno successivo, osservando i principi della universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

ART. 63

CONTABILITA’ COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Il conto consuntivo e` deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge.

La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

ART. 64 ATTIVITA’ CONTRATTUALE

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi

fini istituzionali, provvede mediante contratti.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale o determinazione dell’apicale secondo la rispettiva competenza.

La deliberazione o la determinazione devono indicare:

il fine che con il contratto si intende perseguire;

l’oggetto del contratto sua forma e le clausole ritenute essenziali;

le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e delle Regioni che ne sono alla base.

Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite con apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

Il Segretario Comunale roga, nell’esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al primo comma;

ART. 65

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto di legge;

I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull’espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A..

Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.

Nella relazione di cui al comma 3 del presente articolo il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il Consiglio Comunale può affidare al Collegio dei Revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

ART. 66 TESORERIA

Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità nonché dall’apposita convenzione.

ART. 67 CONTROLLO DI GESTIONE

Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell’ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

il controllo di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa svolta;

l’accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.


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