Statuto Comunale - Titolo I

Ultima modifica 17 gennaio 2021

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 COMUNE DI SOVICILLE

Il Comune di SOVICILLE è Ente autonomo territoriale che esercita le proprie funzioni in modo esponenziale, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

Il Comune di Sovicille è Comune d’Europa.

ART. 2

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

Il Comune di Sovicille comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all’articolo 9 della Legge 24 dicembre 1954, numero 1228, approvato dall’Istituto Centrale di Statistica.

Il Comune di Sovicille è costituito dal Capoluogo omonimo e dalle frazioni di Ancaiano

Brenna – Orgia – Rosia – S.Rocco a Pilli – Tegoia – Torri – Volte Basse e dalle Comunita` delle popolazioni di Ampugnano – Arnano – Barontoli – Brucciano – Caggio di Mezzo – Caldana – Carpineto – Castello – Celsa – Cerreto Selva – Costa – Cuove – Malignano – Palazzaccio – Palazzavelli – Pian dei Mori – Piscialembita – Poggio – Poggio Salvi – Ponte allo Spino – S.Giusto – S.Salvatore a Pilli – Segalaie – Simignano – Stigliano – Solatio di Sotto – Toiano – Tonni – Valacchio – Valli.

Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione previa audizione della popolazione del Comune.

Capoluogo e sede degli Organi comunali sono siti a Sovicille.

Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

Il regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

In quanto Comune d’Europa, il Comune di Sovicille assicura stabili legami di partenariato con Enti omologhi gemellati, promuove concretamente azioni di integrazione

comunitaria, favorisce l’interscambio culturale.

ART. 3 FUNZIONI DEL COMUNE

Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi secondo criteri di efficacia ed efficienza, ne promuove lo sviluppo e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità. Riconosce che presupposto della partecipazione e` l’informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l’istituzione di mezzi e strumenti idonei.

Il Comune e` titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Obiettivi preminenti del Comune sono: la promozione della cultura della pace e dei diritti umani, lo sviluppo economico e sociale finalizzato all’affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini, il perseguimento delle pari opportunità, la tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico, la promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero, l’assetto ed utilizzazione del territorio.

Il Comune promuove e/o partecipa ad Enti intermedi in cooperazione con altri Comuni limitrofi al fine di una efficace programmazione territoriale;

ART. 4

FUNZIONI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SANITA’

Il Comune, nel quadro della sicurezza sociale, eroga servizi gratuiti o a pagamento, prestazioni economiche, sia in danaro che in natura, a favore di singoli e di gruppi.

Assicura servizi sociali fondamentali ai cittadini, con particolare riguardo alle fasce in condizioni di oggettivo disagio.

Concorre ad assicurare i servizi civili fondamentali, compreso quello di protezione, con particolare riguardo alla promozione culturale, ai trasporti alle attività sportive e ricreative, quale strumento di sviluppo psico-fisico del cittadino e a tale scopo:

incoraggia e sostiene lo sport dilettantistico;

favorisce l’istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni culturali, ricreative, sportive e riconosce quelle esistenti sul territorio;

promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l’accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni.

Concorre ad assicurare, d’intesa con le istituzioni della sanità pubblica, la tutela della

salute come fondamentale diritto del cittadino e come interesse della comunità locale con particolare riguardo ai problemi della prevenzione, ai livelli di qualità dei servizi erogati, ed al controllo – nei limiti di competenza – della gestione dei relativi servizi socio-sanitari integrati, anche avvalendosi di soggetti operanti nel “terzo settore”.

Concorre, per quanto non sia espressamente riservato allo Stato, alla Regione, alla Provincia ed agli altri Enti preposti, alla promozione, mantenimento e recupero dello stato di benessere fisico e psichico della popolazione.

Attua, secondo le modalità previste nelle leggi regionali, un servizio di assistenza scolastica idoneo ad assicurare strutture e a facilitare il diritto allo studio e, in particolare, l’assolvimento dell’obbligo scolastico; assicura, nei limiti delle disponibilità finanziarie, servizi di supporto organizzativo a favore degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio.

Riconosce all’istruzione superiore ed universitaria un ruolo importante nella crescita sociale ed economica del territorio, nonché una funzione di supporto allo sviluppo della qualità della vita.

Il Comune, anche in collaborazione con la Provincia, assicura d’intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

educazione degli adulti;

interventi integrativi di orientamento scolastico e professionale;

azioni tese ad assicurare le pari opportunità di istruzione;

azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra diversi gradi e ordini di scuola;

interventi perequativi;

interventi integrativi di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

Tutela e valorizza, per quanto di competenza, il patrimonio storico, librario, artistico, archeologico, monumentale, naturalistico ed ambientale, anche sollecitando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

Favorisce ed incentiva le forme di associazionismo politico, garantendo a tutti pari opportunità di comunicazione e di visibilità, salvo i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 5

FUNZIONI DEL COMUNE NEL SETTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Comune esercita la propria azione regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare lo sviluppo economico della comunità locale.

Istituisce, regolamenta e coordina le attività commerciali per assicurare un razionale sistema di distribuzione sul territorio comunale e al fine di tutelare il consumatore.

Favorisce l’associazione e la cooperazione come strumento di sviluppo sociale ed

economico e di partecipazione popolare al processo produttivo, incentivando la

formazione professionale legata alle tradizioni del territorio.

Individua aree per l’insediamento di imprese industriali ed artigiane, nel rispetto della pianificazione territoriale comunale e del diritto alla salute delle persone.

Promuove lo sviluppo dell’artigianato, con particolare riguardo a quello artistico e a quello di espressione delle tradizioni e costumi locali, al fine di valorizzare i prodotti del territorio e di favorire una più vasta collocazione e consentire una più equa remunerazione del lavoro.

Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo una ordinata espansione delle infrastrutture, dei servizi turistici e ricettivi, e la valorizzazione delle componenti naturali, sociali ed economiche.

Garantisce il massimo sostegno alla ricerca scientifica, all’opera intellettuale e dell’ingegno, all’espressione artistica e culturale, riconoscendo ad essi la natura di atti concreti per la promozione dell’economia locale.

Attua interventi per la protezione della natura, con la collaborazione della Regione, e vigila sull’uso e il rispetto dei beni pubblici ricadenti nel territorio comunale, ponendo in essere incisive misure di repressione di comportamenti, usi ed attività che cagionino un danno all’integrità e alla salubrità del territorio.

ART. 6 PROGRAMMAZIONE

Il Comune, per quanto di propria competenza, determina e definisce gli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale e su questa base fissa la propria azione mediante piani generali, settoriali e progetti, ripartendo le risorse destinate alla loro specifica attuazione.

Prevede e assicura, nella formazione e nella attuazione dei programmi, piani e progetti, la partecipazione delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti sul territorio.

Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione e attuazione.

Partecipa, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge regionale, alla formazione dei piani e programmi regionali.

ART. 7

FUNZIONI DEL COMUNE IN MATERIA DI ASSETTO ED UTILIZZAZIONE

DEL TERRITORIO

Il Comune determina, per quanto di competenza e nel rispetto del piano urbanistico

territoriale, una politica di assetto territoriale e di pianificazione urbanistica per realizzare un armonico sviluppo del territorio, anche mediante la difesa del suolo, la prevenzione e l’eliminazione di particolari fattori di inquinamento.

Garantisce che l’assetto del territorio sia rivolto alla protezione della natura, della salute e delle condizioni di vita della comunità, assicurando la realizzazione di un giusto rapporto di insediamenti umani, infrastrutture, impianti industriali e commerciali.

Attua un rigoroso controllo del territorio urbanizzato e non urbanizzato, al fine di garantire l’utilità pubblica e l’uso del suolo e del sottosuolo in armonia con la pianificazione urbanistica.

Organizza, all’interno del territorio, un sistema coordinato di viabilità, trasporti, circolazione e parcheggi, idoneo alle esigenze della comunità locale e tale da assicurare la più ampia mobilità individuale e collettiva, garantendo il superamento delle barriere architettoniche.

Promuove e coordina, anche d’intesa con la Provincia e con i Comuni limitrofi, la realizzazione di opere di rilevante interesse comunale nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, religioso e sportivo, e propone interventi mirati ad assicurare una migliore vivibilità del territorio tutto.

Nell’ambito delle competenze comunali in materia di protezione civile favorisce le attività delle associazioni di protezione civile operanti sul territorio, al fine di garantire servizi di pronto intervento in caso di necessità.

ART. 8 ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

L’attività amministrativa si ispira ai principi di trasparenza e buon andamento, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di responsabilità, coerenza, economicità, efficacia ed efficienza, nonché di pubblicità e di massimo snellimento delle procedure, secondo modalità e termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, al fine di assicurare un livello ottimale di servizi ai cittadini.

Sono previste forme e principi idonei a rendere effettiva la partecipazione dei cittadini singoli ed associati alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché il più agevole possibile accesso alle istituzioni.

Ogni provvedimento amministrativo, salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale, deve essere motivato con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno portato alla relativa determinazione.

L’organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi è regolata in apposito titolo del presente Statuto.

ART. 9 ULTERIORI FUNZIONI

1. Il Comune, oltre che nei settori organici indicati nei precedenti articoli, esercita le funzioni amministrative sulle altre materie che non risultino attribuite specificatamente ad altri soggetti da parte della legge statale e regionale, purché riguardino la cura e gli interessi generali della comunità locale.

ART. 10

IINFORMAZIONE E DIRITTO D’ACCESSO

Il Comune riconosce all’informazione del cittadino la natura di diritto fondamentale, che trova limitazioni solo nelle disposizioni di legge. Nell’espletamento delle proprie funzioni, tutti gli organi del Comune assicurano l’esercizio effettivo del diritto del singolo a conoscere, e si adoperano concretamente affinché sia sempre garantito il diritto della collettività ad essere informata.

A questo scopo il Comune si dota di mezzi, risorse umane e strumentali idonee a garantire la concreta realizzazione del diritto all’informazione.

ART. 11 ALBO PRETORIO

Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

Alle pubblicazioni provvede un dipendente, che abbia almeno la qualifica di messo, addetto all’Albo Pretorio, sotto la sorveglianza del Segretario Comunale.


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