Residenza

Ultima modifica 4 ottobre 2021

Dal 9 maggio 2012 i cittadini potranno presentare le istanze di variazione anagrafica allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.

I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall’estero, cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax 0577314616 o per via telematica compilando i modelli allegati e nel caso di stranieri allegando anche la documentazione richiesta.

Domanda di residenza con provenienza da altro Comune o dall’estero o Cambio di indirizzo entro il Comune o cancellazione per l'estero

Cosa è, a cosa serve

Il cambio di residenza si richiede all'Ufficio Anagrafe del Comune di nuova residenza e comporta anche l'instaurazione della procedura per la registrazione della variazione sulla patente di guida e sui libretti di circolazione dei veicoli di proprietà.

Come ottenerlo

Entro venti giorni dalla data in cui si è verificato il fatto, il cittadino interessato, o nel caso di una famiglia, un componente maggiorenne della stessa, deve chiedere la variazione anagrafica del proprio indirizzo all'Ufficio Anagrafe nei modi suddetti compilando ALLEGATO 1 oppure ALLEGATO 2 firmato da tutti i componenti maggiorenni della famiglia

Dove e quando ottenerlo

Informazioni: Ufficio Anagrafe

Allegati


Documenti rilasciati da autorità straniere da far valere in Italia

Dal sito del Ministero degli Esteri si riporta la scheda informativa su:"Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero.
Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano.
Le traduzioni devono recare il timbro "per traduzione conforme". Nei paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall'ufficio consolare.
Nei paesi nei quali tale figura non è prevista dall'ordinamento locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall'ufficio consolare.
Per procedere alla legalizzazione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l'Ufficio consolare munito dell'atto (in originale) da legalizzare.
Al fine di ottenere il certificato di conformità della traduzione il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l'Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione.
Gli atti di cui sopra sono soggetti al pagamento dei diritti di cui alla Tariffa consolare attualmente vigente.

L'apostille

Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la necessità di legalizzare gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita da un'altra formalità: l'apposizione della "postilla" (o apostille).

Pertanto, una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso la Rappresentanza consolare e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso la competente autorità interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli Esteri) - per ottenere l'apposizione dell'apostille sul documento. Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia.

I Paesi che hanno ratificato la Convenzione dell'Aja sono:

Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Bielorussia, Belgio, Belize, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei-Darussalam, Bulgaria, Capo Verde, Cina (Hong Kong), Cina (Macao), Cipro, Colombia, Costa Rica, Croazia, Corea del Sud, Danimarca, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, India, Irlanda, Islanda, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Italia, Kazakhstan, Kirghizistan, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Nuova Zelanda, Niue, Norvegia, Oman, Panama, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Domenicana, Romania, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome e Principe, Serbia, Seychelles, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Suriname, Svezia, Svizzera, Swaziland, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraine, Ungheria, USA, Vanuatu, Venezuela

L'elenco delle autorità competenti all'apposizione dell'apostille per ciascuno dei sopra indicati Stati è disponibile sul sito della Conferenza de l'Aja di diritto internazionale privato: http://www.hcch.net/."
 

Allegati


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot