Matrimonio

Ultima modifica 4 ottobre 2021

Pubblicazione per matrimonio civile

Cosa è, a cosa serve
La pubblicazione è necessaria per poter contrarre matrimonio civile. E' possibile richiedere la pubblicazione di matrimonio solo se uno degli sposi è residente nel Comune, presentantosi personalmente all’Ufficio di Stato Civile non piu tardi di 1 mese prima della data in cui si intende celebrare il matrimonio.
La pubblicazione non può essere richiesta da persona minore di anni 16.

Come ottenerla
Occorrono i seguenti documenti

  • documento di identità
  • 1 marca da bollo (2 se la residenza è diversa) 

Documenti per casi particolari

  • per i cittadini stranieri: nulla-osta al matrimonio (o documentazione equivalente prevista da alcune convenzioni internazionali) rilasciato dalla Ambasciata o dal Consolato del Paese di appartenenza, con firma legalizzata dalla Prefettura competente (la legalizzazione può essere omessa in alcuni casi previsti da convenzioni internazionali)
  • per i minori di anni 18: copia del provvedimento di ammissione al matrimonio emesso dal competente Tribunale per i Minorenni.

Una volta acquisita tutta la documentazione necessaria, si procede alla redazione dell'atto di pubblicazione.

Trascorsi otto giorni e tre giorni liberi dalla data di pubblicazione all'abo pretorio on-line del suddetto atto, è possibile prendere accordi per il matrimonio.

Dove  ottenerla
Ufficio Stato Civile

Quanto costa
N. 1 marca da bollo da Euro16 (2 se la residenza è diversa)


Pubblicazione per matrimonio religioso

Cosa è, a cosa serve
La pubblicazione è necessaria per contrarre matrimonio religioso. E' possibile richiedere la pubblicazione di matrimonio solo se uno degli sposi è residente nel Comune. La pubblicazione non può essere richiesta da persona minore di anni 16.

Come ottenerla
Occorrono i seguenti documenti:

  • richiesta di pubblicazione del parroco o ministro di culto di uno dei futuri sposi e marca da bollo (2 se la residenza degli sposi e diversa)

Documenti per casi particolari

  • Per i cittadini stranieri: nulla-osta al matrimonio (o documentazione equivalente prevista da alcune convenzioni internazionali) rilasciato dall'Ambasciata o dal Consolato del Paese di appartenenza, con firma legalizzata dalla Prefettura competente (la legalizzazione può essere omessa in alcuni casi previsti da convenzioni internazionali)
  • per i minori di anni 18: copia del provvedimento di ammissione al matrimonio emesso dal competente Tribunale per i Minorenni

Una volta acquisita tutta la documentazione necessaria, si procede alla redazione dell'atto di pubblicazione.
Trascorsi otto giorni e tre giorni liberi dalla data della pubblicazione nell'albo pretorio on-line del suddetto atto, viene rilasciato nulla-osta per il celebrante religioso.

Dove e quando ottenerla
Ufficio Stato Civile


Matrimonio civile

Cosa è, a cosa serve
Possono contrarre matrimonio civile coloro che hanno espletato la procedura di pubblicazione nel Comune o coloro che sono muniti di delega per l'Ufficiale di Stato Civile del Comune, rilasciata dallo Ufficio di Stato Civile del luogo ove hanno effettuato la pubblicazione.
Possono anche contrarre matrimonio civile gli stranieri non residenti che ne facciano richiesta, presentando il nulla osta della autorità straniera competente in base alla loro cittadinanza.
È necessario dichiarare se si vuole la separazione dei beni.

Come ottenerlo
Per prendere accordi sull'ora e il giorno del matrimonio è necessario presentarsi all'Ufficio di Stato Civile, una volta espletate tutte le formalità inerenti alla pubblicazione.
In tale sede è necessario dichiarare la scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e produrre la seguente documentazione:

  • copie fotostatiche dei documenti di riconoscimento di due  testimoni.

Dove e quando ottenerlo
Ufficio Stato Civile

 

Matrimonio civile a Sovicille Sovicille

Dove è possibile tenere la cerimonia? Le nostre proposte:

 


Divieto temporaneo di nuove nozze per la donna

Non può contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, n. 2, lett. b) ed f), della L. 1° dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi.

Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie, nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
(Art. 89 Divieto temporaneo di nuove nozze, Codice civile - LIBRO PRIMO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA - TITOLO VI DEL MATRIMONIO - CAPO III Del matrimonio celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile - SEZIONE I Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio)

Informazioni: Ufficio Stato Civile

INFORMATIVA SU CELEBRAZIONE MATR. CIVILI
04-10-2021

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