Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche

Ultima modifica 25 gennaio 2024

CANONE UNICO PATRIMONIALE

 

Dall'1 gennaio 2021 è in vigore il Canone Unico Patrimoniale che sostituisce, ai sensi dell’art. 1, comma 816, della L. 160 del 27 dicembre 2019 (cd. Legge di bilancio 2020): 

  • La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
  • L’imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
  • I diritti sulle pubbliche affissioni (DPA);
  • Il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE

 

TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO D'IMPOSTA 2021 (aventi decorrenza 1° Gennaio 2021)

 

CANONE UNICO PATRIMONIALE / OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Canone relativo all’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile; nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Classificazione territorio comunale:

  • I° categoria: Capoluogo e centri abitati di Rosia, S. Rocco a Pilli, Volte Basse e Carpineto;
  • II° categoria: Restanti località del territorio comunale.

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO - CANONE UNICO PATRIMONIALE / OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

I versamenti dovranno avvenire esclusivamente tramite il sistema PagoPA

Vedi anche come Versare il canone unico patrimoniale e mercatale sullo Sportello telematico polifunzionale del Comune di Sovicille

 

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI - CANONE UNICO PATRIMONIALE / OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Le occupazioni possono essere:

  • PERMANENTI: le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l’intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all’uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  • TEMPORANEE: le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti  periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità; sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare;
  • OCCASIONALI: le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore; le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose; l’esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
  • D'URGENZA: le occupazioni effettuate nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori; l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione. 

Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall’Ufficio competente, su domanda dell’interessato; per le occupazioni occasionali, incluse le occupazioni di durata inferiore a mezz’ora e di superficie superiore a mezzo mq, la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni prima dell’occupazione, all’Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

 

TARIFFE - CANONE UNICO PATRIMONIALE / OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(ALLEGATO A alla deliberazione di determinazione delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale, Anno Di Imposta 2021)

TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI (calcolate per metro quadro e su base annua)

  • Occupazione standard: I° categoria € 22,21 II° categoria € 15,55
  • Occupazione soprasuolo e sottosuolo: I° categoria € 11,10 II° categoria € 7,78
  • Passo Carrabile e accesso a raso: I° categoria € 11,10 II° categoria € 7,78
  • Passo di accesso impianti di distribuzione carburanti: I° categoria € 6,66 II° categoria € 4,66
  • Occupazione soprasuolo e sottosuolo con condutture e cavi: I° categoria € 0,13 II° categoria € 0,09
  • Distributore di carburante: I° categoria € 23,73 II° categoria € 10,33 
  • Occupazione permanenti con telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione: canone commisurato ad una superficie convenzionale di 25 mq: € 800,00 (per entrambe le categorie)
  • Occupazione permanente con telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione con più apparati (occupazione multipla):
    canone commisurato ad una superficie convenzionale di 25 mq: € 720,00 (per entrambe le categorie)
  • Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici: I° categoria € 30,00 II° categoria € 24,00

TARIFFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (calcolate per metro quadro)

  • Occupazione ordinaria del suolo comunale su base GIORNALIERA: I° categoria € 3,10 II° categoria € 2,17
  • Occupazione ordinaria del suolo comunale su base ORARIA: I° categoria € 0,13 II° categoria € 0,09
  • Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale su base GIORNALIERA: I° categoria € 1,55 II° categoria € 1,09
  • Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale su base ORARIA: I° categoria € 0,07 II° categoria € 0,05
  • Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante su base GIORNALIERA: I° categoria € 0,62 II° categoria € 0,43
  • Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: I° categoria € 1,55 II° categoria € 1,09
  • Occupazioni poste in essere da organizzazioni senza fini di lucro di lucro (associazioni sportive, culturali, religiose, politiche, sindacali, comitati e fondazioni), in occasione di manifestazioni dalle stesse promosse: € 0,54 (per entrambe le categorie)
  • Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, tariffa giornaliera (calcolata su metro lineare): I° categoria € 0,40 II° categoria € 0,30

 

RIDUZIONI / ESENZIONI - CANONE UNICO PATRIMONIALE / OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Le tariffe del canone sono ridotte:

  • per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50%;
  • per le occupazioni temporanee realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia la tariffa ordinaria giornaliera è ridotta del 50%, in caso di durata inferiore ad un giorno, si applica la tariffa commisurata alle effettive ore di occupazione;
  • per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%. Ai fini dell’individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell’attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
  • per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell’80%;
  • per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta del 90%;
  • per gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50%;

Il canone non è dovuto:

  • per le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell’agibilità. L’esenzione opera limitatamente ai primi
    tre anni dalla data di accantieramento;
  • per le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
  • per le occupazioni occasionali;
  • per le vasche biologiche;
  • per le tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
  • per le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
  • per le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
  • per le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  • per le fattispecie di cui al comma 833 dell'art. 1 della L. 160/2019.

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